La Magistratura e la Corte Costituzionale: riassunto

La Magistratura e la Corte Costituzionale: riassunto

Il circuito delle garanzie

Il "circuito delle garanzie" è un insieme di organi indipendenti dal potere politico che agiscono in base ad una legittimazione tecnico-giuridico (non democratica). Ad esso la Costituzione affida scelte che sono sottratte al "circuito della decisione politica" (maggioranza politica).

Nel decidere sono guidati solo dalle regole giuridiche (non da opportunità politiche), e devono motivare tutte le decisioni che prendono. Tra gli organi di garanzia ci sono: la Corte Costituzionale (giustizia costituzionale), la Magistratura (applica le regole giuridiche per risolvere controversie), autorità indipendenti (nuovi organi introdotti dalla legge ordinaria) e il PdR (snodo tra i 2 circuiti).

La Corte Costituzionale. É l'organo di giustizia costituzionale garantisce la rigidità della costituzione, cioè assicurare la sua supremazia rispetto a tutti gli atti e comportamenti dei poteri pubblici. B: giudice che giudica la legge, ma solitamente la legge è il parametro che serve per giudicare. Le sue competenze sono: controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi, risoluzione di conflitti, controllo sulle elezioni e controllo sui partiti.

USA: La decisione della Corte Suprema vincola tutti i giudici (anche se ha validità inter partes). Nei vari distretti i giudici possono avere opinioni diverse sulla costituzionalità, ma per il principio del "rimanere su quanto deciso" (stare decisis) ognuno è vincolato dalle decisioni del giudice superiore.

In America se una legge è incostituzionale è nulla, in europa è annullabile, e rimane in vigore finché qualcuno non si pronuncia.

Si diffuse il modello austriaco (Italia), ma introducendo il controllo concreto e incidentale e l'ex tunc (i giudici, se ritengono che la legge da applicare sia incostituzionale, possono sospendere il processo e rivolgersi al giudice costituzionale; in alcuni ordinamenti possono anche i singoli individui; inoltre i

giudici possono disapplicare le norme interne in contrasto con norme europee self-executing). competenze della corte (art. 134)

• legittimità costituzionale delle leggi e atti aventi forza di legge (di stato e regioni);

• conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra stato e regioni, e tra regioni;

• accuse contro il PdR;

• giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo (ma non confermativo).

Composizione (art. 135)

É composta da 15 giudici:

• 1/3 nominati dal PdR;

• 1/3 dal Parlamento in seduta comune;

• 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa (3 Corte di cassazione, 1 consiglio di stato e 1 corte dei conti).Vengono selezionati tra magistrati delle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con 20 anni di esercizio. La durata della carica è di 9 anni (non rinnovabile). Per giudicare i reati presidenziali alla corte si aggiungono 16 giudici aggregati, scelti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento (Corte in sede penale, requisito cittadino di 40 anni).